Scelta della tipologia di inquadramento contrattuale

In fase di costituzione del rapporto di lavoro, deve operare il corretto inquadramento (assegnazione della qualifica e della categoria) basandosi sulla tipologia di mansioni e quindi sull’attività lavorativa, a cui il prestatore viene effettivamente adibito.

A norma dell’art. 2103 c.c., infatti “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione […]“.

Secondo quanto previsto da tale articolo, il datore di lavoro può assegnare al lavoratore mansioni superiori ovvero equivalenti a quelle attribuite in sede di stipula del contratto individuale di lavoro: ma, in questo caso, deve  fare salva l’immutabilità del trattamento economico (principio della irriducibilità della retribuzione).